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La Convenzione sui diritti dell'infanzia
La convenzione sui diritti dell'Infanzia
versione integrale
L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti.
versione integrale
La Convenzione sui diritti dell'infanzia
Riferimento costante dell’UNICEF per orientare la propria azione è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio.
La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 194 gli Stati parti della Convenzione.
La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).
Prinicipi fondamentali dei diritti dell'infanzia
Sono quattro i principi fondamentalidella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
a) Non discriminazione (art.
2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti
i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,
opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
b) Superiore interesse (art.
3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in
ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve
avere la priorità.
c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del
bambino (art. 6): gli Stati decono impegnare il massimo delle risorse
disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche
tramite la cooperazione tra Stati.
d) Ascolto delle opinioni del minore (art.
12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per
gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
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